Ecco finalmente la nostra guida sull’attesissimo 110% Super Bonus 2020. Negli ultimi mesi non si è parlato di altro ed ora finalmente sembrano essere pronti tutti i pezzi di questo complicatissimo puzzle.
Innanzitutto cosa è cambiato rispetto alle misure attualmente esistenti come l’ecobonus 50% e il bonus ristrutturazione 50% valide fino al 31/12/2020?
Ad oggi i bonus 50% per riqualificazione energetica (articolo 14 del d.l. 63 del 2013) e il bonus per il recupero del patrimonio edilizio 50% (articolo 16 bis del TUIR) che danno la possibilità di poter detrarre in 10 anni la metà della spesa sostenuta sono sempre attivi e validi per il momento fino al 31 Dicembre 2020. Se non avete i requisiti per poter accedere al 110% state tranquilli perché potrete utilizzare sempre il 50%.
COSA E’ IL SUPERBONUS 110?
Cosa è il Superbonus 110%? Il Superbonus 110% è una misura del Decreto Rilancio che ha definito nel 110% la detrazione delle spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 per interventi specifici in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Tra gli interventi che consentono l’accesso alla detrazione del 110% bisogna distinguere tra:
1. Interventi trainanti, quegli interventi che da soli consentono l’accesso alla detrazione del 110% ripartita in 5 quote annuali. Gli interventi trainanti si suddividono a loro volta in due categorie:
- Interventi di efficientamento energetico
- Interventi antisismici
2. Interventi trainati, quegli interventi che se eseguiti congiuntamente con quelli trainanti consentono l’accesso alla detrazione del 110%
INTERVENTI TRAINANTI
La detrazione del 110% è prevista per tre “interventi trainanti” nel risparmio energetici
1. Isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari se indipendenti con uno o più accessi autonomi (cappotto)
Valido per: condomini, edifici unifamiliari e plurifamiliari
2. Interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda a condensazione con efficienza rientrante nella classe A, o a pompa di calore anche abbinati a impianti fotovoltaici, con accumulo o microgenerazione (impianti termici centralizzati)
Valido per: condomini
3. Interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda a condensazione con efficienza rientrante nella classe A, o a pompa di calore anche abbinati a impianti fotovoltaici, con accumulo o microgenerazione (impianti termici)
Valido per: edifici unifamiliari o plurifamiliari con accesso autonomo
Il Decreto Rilancio individua un’altra categoria di interventi trainanti, ovvero gli interventi antisismici che danno diritto al sismabonus (sempre al 110%) nel caso di:
- interventi antisismici generici nelle zone a rischio sismico 1 2 3
- interventi con riduzione di una o due classi di rischio sismico
- interventi con riduzione di una o due classi di rischio per parti comuni di condomini o simili
- fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori nelle zone a rischio sismico 1 2 3
INTERVENTI TRAINATI
Ecco invece gli interventi trainati, quelli che se eseguiti congiuntamente con quelli trainanti consentono l’accesso alla detrazione del 110%
- Sostituzione degli infissi, schermature solari, nonché sistemi evoluti di termoregolazione
- Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda
- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o a pompa di calore o geotermici a bassa entalpia
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48 mila euro e comunque nel limite di spesa di euro 2400 per ogni kW di potenza nominale
- Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui sopra, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di euro 1000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo (per accedere alla detrazione del 110 gli interventi “d” e “f” possono essere realizzati anche congiuntamente agli interventi che danno diritto al sisma bonus)
- Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nel limite di spesa di 3 mila euro
Il superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A 1 (abitazioni signorili), A 8 (Ville) e A 9 (Castelli)
CONDIZIONI DI ACCESSO AL SUPERBONUS 110%
Per garantire l’accesso alla detrazione del superbonus 110 gli interventi trainanti e gli interventi trainati devono rispettare due condizioni:
- Rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art 14 comma 3-ter del d.l. 63 2013 con cui sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
- Assicurare congiuntamente tra loro il miglioramento di almeno due classi energetiche (Unica eccezione quando l’immobile si trova già nella penultima classe energetica) dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da
- i condomìni (non vi sono requisiti particolari da rispettare quindi anche professionisti, imprese, società per gli interventi realizzati sulle parti comuni)
- le persone fisiche per interventi realizzati fino ad un massimo di due unità abitative il limite non vale per interventi antisismici fatto salvo il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni
- gli Istituti autonomi case popolari (per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, anche per le spese sostenute dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022)
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci)
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, e associazioni di promozione sociale
- Associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi)
110% E RESPONSABILITA’
Cosa succede se non rispetto i requisiti e per il 110% e quali responsabilità ricadono sul beneficiario, tecnici e fornitori?
Beneficiario
Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n 602 e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471
Tecnici
Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Laddove responsabili i tecnici rispondono poi civilmente per gli eventuali danni nei confronti del beneficiario nel caso di revoca totale o parziale della detrazione.
Fornitori
In presenza del concorso nella violazione responsabilità in solido nei confronti dell’Erario del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e relativi interessi
Laddove responsabili i fornitori rispondono poi civilmente nei confronti del beneficiario nel caso di revoca totale o parziale della detrazione. Ipotesi di responsabilità penale da parte dei soggetti sopra indicati nel caso di lavori non eseguiti, di sovrafatturazione degli importi, di lavori svolti da soggetti diversi da quelli che hanno emesso la fattura, di utilizzazione in detrazione di crediti non esistenti.
DETRAZIONE, CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA
Ed eccoci finalmente alla parte che interessa maggiormente a tutti. Le modalità di detrazione, cessione del credito e dello sconto in fattura. L’art. 121 del Decreto Rilancio prevede la possibilità in favore dei soggetti che nell’anno 2020 e 2021 abbiano sostenuto spese per la realizzazione di determinati interventi la facoltà di optare per 4 soluzioni ai fini dell’utilizzo della detrazione:
- Utilizzo diretto in dichiarazione secondo le quote annuali previste
- Sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso anticipato dai fornitori che hanno effettuato l’intervento e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta d’importo pari alla detrazione spettante con facoltà di successiva cessione del credito
- Cessione del credito di imposta in favore di terzi con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti
- Trasformazione dell’importo in credito d’imposta da utilizzare in compensazione con altri tributi
A quali interventi si applica la possibilità di ricorrere allo sconto in fattura?
1) Recupero patrimonio edilizio ai sensi dell’art 16 bis lett a e b del Tuir (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché ristrutturazione edilizia per le singole unità immobiliari per le parti comuni dei condomìni anche manutenzione ordinaria detrazione del 50%)
2) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D L 63 2013 e quelli introdotti con l’art 119 del Decreto Rilancio
3) adozione misure antisismiche di cui all’articolo 16 del D L 63 2013 e quelle introdotte con l’art 119 del Decreto Rilancio (detrazioni varie)
4) recupero e restauro facciata edifici esistenti anche se solo di pulitura o tinteggiatura (detrazione del 90%)
5) installazione impianti fotovoltaici (detrazione del 50 e quelli introdotti con l’art 119 del Decreto Rilancio (detrazione 110%)
6) installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici
ASSEVERAZIONI E ATTESTAZIONI
Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto occorre dunque l’ asseverazione da parte di un tecnico abilitato
Per gli interventi di efficientamento il tecnico deve certificare:
- la conformità dei requisiti tecnici richiesti (il miglioramento energetico è dimostrato dall’A P E ante e post intervento)
- la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto attuativo che dovrà essere adottato dal MISE nelle more dell’adozione dello stesso si fa riferimento ai prezzari regionali o CCIAA)
Per gli interventi antisismici l’asseverazione viene effettuata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, per certificare:
- l’ efficacia degli interventi in base alle disposizioni di cui al decreto del MIT n 58 2017
- congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
Alcune precisazioni
- Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di trasmissione all’ENEA della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
- i tecnici abilitati, rilasciano le predette attestazioni ed asseverazioni, previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni
- le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e asseverazioni e per il visto di conformità rientrano tra le spese detraibili
Qui di seguito alcuni link ai documenti ufficiali e ai decreti sul 110%
Se hai già le idee chiare sul 110% e vuoi richiedere un preventivo clicca qui
Se invece hai bisogno di ulteriori informazioni e vuoi una nostra consulenza gratuita per valutare tutte le soluzioni per usufruire del super bonus clicca qui
Omnia Serramenti 2020 © Riproduzione riservata