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Normative e legislazioni

Come fare a scegliere Serramenti ed Infissi con il bonus casa e l’ecobonus 2017

10 Maggio , 2017 Nessun commento

Grazie alle agevolazioni fiscali attualmente in vigore, cambiare gli infissi della propria casa è un investimento che conviene non rimandare oltre, anche perché per il prossimo anno non si ha la certezza che gli incentivi attuali vengano prorogati e le aliquote restino invariate, pertanto, dopo tale data, i vantaggi potrebbero tornare ad essere inferiori.

Momentaneamente, gli incentivi di cui è possibile beneficiare per la sostituzione dei serramenti sono più d’uno: ovviamente però non possono cumularsi tra loro, pertanto è necessario decidere fin da subito se si desidera sfruttare il Bonus Casa, relativo alle ristrutturazioni edilizie, oppure il cosiddetto Ecobonus, che riguarda invece gli interventi volti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e pertanto, per essere utilizzato, necessita che i nuovi infissi rispettino alcuni parametri tecnici prestabiliti. In realtà, sebbene pochi ne siano consci, anche per optare per l’incentivo destinato alle ristrutturazioni devono essere soddisfatti dei requisiti ben precisi, per cui è bene fare attenzione e valutare caso per caso quale sia l’incentivo che fa al caso proprio. In entrambi i casi si tratta di una detrazione Irpef di una quota parte di tutte le spese sostenute per l’esecuzione dei lavori, il 50% in un caso ed il 65% nell’altro, fino al raggiungimento di un tetto massimo di spesa consentito per ciascuna unità immobiliare. Infine è possibile beneficiare dell’Ecobonus anche per l’installazione di schermature solari e per la realizzazione di serre bioclimatiche, a condizione che tali manufatti rispettino determinati requisiti prescritti dalla normativa.

Vediamo dunque di analizzare puntualmente, uno per uno, i suddetti incentivi, in modo tale da capire, non solo, quale sia quello che maggiormente fa al caso nostro, ma anche come fare per sfruttarli al meglio, dato che a seconda dei casi è necessario seguire una specifica procedura burocratica, che per quanto non sia particolarmente complessa, ha le sue regole, che vanno rispettate, pena il decadimento del diritto di usufruire delle detrazioni.

Detrazioni fiscali 50% per ristrutturazione

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La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha sancito, fino al 31 dicembre, per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, la possibilità di usufruire di una detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un limite massimo di spesa per ciascuna unità immobiliare pari a 96.000 euro.

Dunque se vi accingete a ristrutturare casa potete pensare di sfruttare questo incentivo, nel quale può ricadere anche la sostituzione degli infissi, a patto che rientri in un ambito di lavori ben più ampio. In questo caso infatti anche le porte interne possono essere detratte, ma sempre se globalmente si parla di una ristrutturazione straordinaria, o di un intervento di restauro e risanamento conservativo. Infatti, al contrario di quanto pensino in molti non tutti gli interventi edilizi effettuati sul proprio immobile consentono di usufruire della detrazione fiscale dedicata alle “ristrutturazioni”.

 

Quando spetta il Bonus ristrutturazioni

La prima cosa da chiarire, prima di illudersi di poter sfruttare qualcosa che invece non ci è concesso, è quando, effettivamente, spetta il recupero fiscale per i lavori di ristrutturazione eseguiti, perché non per ogni tipologia di lavori è possibile fruirne, ad esempio se si decide unicamente di cambiare i sanitari o la pavimentazione del proprio immobile non si ha diritto ad alcun incentivo perché trattasi di semplici lavori di manutenzione ordinaria, così come la sostituzione degli infissi esistenti.

In effetti, per quanto concerne le singole unità immobiliari, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, sono ammessi alla detrazione Irpef tutti gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001, ovvero quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

Qualora invece si intervenga sulle parti comuni di edifici residenziali, ad esempio nei condomini sono ammessi alla detrazioni tutti gli interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); pertanto tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché ristrutturazione edilizia, compresa la semplice sostituzione degli infissi esistenti, così come la ritinteggiatura della facciate.

Se si decide di rifare completamente casa tutto è semplice, ma i dubbi maggiori insorgono quando si realizza una ristrutturazione parziale all’interno del proprio immobile, poiché il confine tra manutenzione ordinaria e straordinaria non è poi così semplice da definire.

La legge dice che sono da considerarsi interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

Per poter fruire della detrazione del 50%, l’importante è prevedere alcune opere che siano definibili “straordinarie”, in questo modo potranno essere ammessi al recupero fiscale anche le altre opere eseguite contestualmente. Ad esempio se decidete di spostare un tavolato, o di rifare il bagno con i rispettivi impianti, allora anche la posa dei nuovi pavimenti, la ritinteggiatura ed il cambio degli infissi potranno godere delle medesime detrazioni, diversamente no!

Attenzione però, perché gli interventi di manutenzione straordinaria richiedono la presentazione di una pratica e l’ottenimento di un titolo abilitativo in Comune: tipicamente una CIA, una CILA, una SCIA, una DIA o nei casi più complessi addirittura potrebbe essere necessario un Permesso di Costruire; fatto sta che non potrete esimervi dall’assumere un Tecnico che prepari il progetto e predisponga tutte le pratiche, ma anche il suo onorario però potrà essere detratto al 50%!

 

Procedura e documentazione necessaria

Rispetto al passato, negli ultimi anni gli adempimenti burocratici necessari per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati ridotti e semplificati; un tempo, ad esempio, era necessario inviare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione di inizio lavori e nelle fatture emesse dall’impresa o dagli artigiani che eseguivano i lavori ed era indispensabile che il costo della manodopera venisse indicato in maniera distinta rispetto alle altre voci. Oggi tutto è più semplice, ma bisogna comunque rispettare alcune semplici regole, pena la perdita del diritto alla detrazione.

Basterà indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile su cui sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione e conservare con cura tutti i documenti relativi, nonché quelli indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011, da esibire in caso di controllo. In particolar modo, oltre alla copia dei documenti presentati in Comune per poter eseguire i lavori e alla comunicazione fatta all’Asl, nonché alle fatture ed alle ricevute comprovanti le spese sostenute, il contribuente deve essere in possesso di:

  • domanda di accatastamento (necessaria qualora l’immobile non sia ancora censito);
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu) relative all’immobile;
  • per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali, eventuale delibera dell’assemblea condominiale che approvi l’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • per lavori effettuati su immobile non di proprietà, dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori;
  • qualora la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dev’esserci una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà recante la data di inizio dei lavori ed in grado di attestare che gli interventi realizzati rientrino effettivamente tra quelli agevolabili.

È importante ricordarsi che i pagamenti di tutte le fatture relative ai lavori devono essere effettuati esclusivamente tramite apposito bonifico bancario o postale e le fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione devono essere intestate alla/e persona/e che effettivamente fruiscono della detrazione e vanno conservate insieme alle ricevute dei bonifici di pagamento. Ai fini della detrazione, la data che fa fede e dunque l’anno in cui si è sostenuta la spesa è quello di effettuazione del bonifico.

 

Quando conviene sfruttare questo incentivo

Normalmente, qualora si intervenga sostituendo solo i serramenti, si sfrutta l’Ecobonus, non solo perché permette un risparmio maggiore rispetto all’incentivo destinato alle ristrutturazioni, ma anche perché, tutto sommato, burocraticamente risulta tutto più semplice, in quanto non necessita di pratiche comunali, non serve necessariamente un tecnico incaricato ed anche perché la sola sostituzione di infissi con altri uguali, sebbene più performanti, non si configura di fatto come un intervento definibile di manutenzione straordinaria, bensì ordinaria.

Soltanto qualora vi accingiate a ristrutturare globalmente la vostra abitazione, o anche solo contemporaneamente a modificare dei tavolati o degli impianti, allora questo tipo di lavori viene a far parte di un “pacchetto completo” e dunque per semplicità, magari anche di gestione rispetto all’impresa, se la spesa per gli infissi non è molto elevata, è possibile decidere di sfruttare per tutto lo stesso incentivo, optando per il Bonus ristrutturazioni e portando così in detrazione il 50% di tutto quanto speso, fino ad un massimo di 96.000 euro complessivi.

Ovviamente nel caso in cui gli infissi che avete sostituito non rispettino i requisiti energetici prestazionali necessari per poter usufruire dell’Ecobonus, che di fatto permetterebbe un’aliquota maggiore da portare in detrazione (il 65% rispetto al 50%), l’unica possibilità che vi rimane è quella di optare per la detrazione del 50% relativa alle ristrutturazioni, ma in tal caso di ristrutturazione straordinaria deve trattarsi, per cui dovete necessariamente abbinare a questo lavoro qualcos’altro che vi permetta di configurare l’intervento come tale!

Sappiate che, ovviamente, non è possibile sfruttare per lo stesso lavoro le due agevolazioni; ma nei casi di ristrutturazioni di grossa entità si può decidere di sfruttare l’Ecobonus per alcune lavorazioni, quali tipicamente la sostituzione di infissi, della caldaia ed eventualmente anche la coibentazione dell’involucro ed invece altri lavori generici di muratura e finitura sfruttare il Bonus ristrutturazioni. L’importante è seguire le due procedure ognuna in modo corretto e non portare mai in detrazione la stessa spesa due volte!

 

Detrazioni fiscali 65% per risparmio energetico

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Come era già accaduto negli anni scorsi, anche per il 2017 la legge di stabilità ha prorogato fino al 31 dicembre, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ovvero quelli che portano un incremento delle prestazioni dell’edificio e conseguentemente una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2, tra i quali è possibile appunto annoverare anche la sostituzione degli infissi, con altri nuovi più performanti, a patto che questi rispettino determinati valori di trasmittanza indicati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 e variabili a seconda della zona climatica in cui ci si trova.

Per la sostituzione degli infissi è previsto un tetto massimo di detrazione ammissibile pari a € 60.000; la quota parte detraibile delle spese andrà poi riparta in 10 rate di ugual valore da scalare dall’Irpef nei 10 anni seguenti.

 

Requisiti necessari per usufruire dell’Ecobonus

Per poter usufruire delle detrazioni, l’immobile per il quale si desiderano sostituire gli infissi deve possedere i seguenti requisiti:

  • deve essere già “esistente”, alla data della richiesta di detrazione, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso (non è possibile una detrazione di questo tipo per interventi di nuova costruzione);
  • deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • deve essere dotato di impianto  di  riscaldamento;
  • in caso di ristrutturazione senza  demolizione, se   essa   presenta   ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.

In sintesi l’intervento è necessario si configuri come una sostituzione o una modifica di elementi  già esistenti ed in nessun caso sono ammesse alla detrazione le nuove installazioni; inoltre gli infissi detraibili sono unicamente quelli che delimitano in qualche modo il volume abitato riscaldato verso l’esterno o locali non riscaldati (come il vano scala o uno scantinato), mentre non sono ammesse porte o finestre interne e come già detto i nuovi serramenti devono assicurare un  valore di  trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale a quello limite, riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

Nella tabelle seguenti riportiamo i valori di riferimento della trasmittanza che consentono il recupero fiscale, in Italia ed anche in Lombardia, dove i parametri sono invece più stringenti rispetto a quelli delle altre regioni, essendoci una normativa specifica per ciò che concerne le prestazioni energetiche e la certificazione degli immobili.

Attualmente valgono dunque i valori riportati nella prima colonna della prima Tabella (ad eccezione della Lombardia per cui si fa riferimento alla seconda colonna della seconda tabella), ma, come potete vedere leggendo la seconda colonna, in un futuro prossimo (entro il 20121) è previsto che le prestazioni degli infissi subiscano un ulteriore incremento.

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È possibile portare in detrazione anche le spese sostenute per l’acquisto di tapparelle, scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso), purché tale sostituzione avvenga contemporaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro).  In tali frangenti, nella valutazione    della trasmittanza e dell’incremento delle prestazioni dell’involucro, è possibile considerare anche l’apporto di tali elementi oscuranti, sempre assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore stabilito per legge. Infine è ammessa la detrazione anche delle spese sostenute per la sostituzione delle porte di primo ingresso, a patto che queste rispettino gli stessi requisiti di trasmittanza imposti per gli infissi e si affaccino verso volumi non riscaldati (ovvero l’esterno o un vano scala freddo).

 

Procedura e documentazione necessaria

Per poter usufruire degli incentivi fiscali identificati come Ecobonus, è necessario, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, registrarsi sul sito dell’Enea ed inviare tutta la documentazione necessaria. Nel caso di sostituzione di infissi, che è da ritenersi un intervento di riqualificazione di basso impatto, che non richiede dunque particolari permessi e non è detto che abbia una “fine lavori ufficiale”, pertanto fa fede la data riportata nella dichiarazione di conformità degli stessi, a partire dalla quale decorrono i 90 giorni suddetti.

Nel caso in cui si intervenga sostituendo gli infissi di una singola unità immobiliare, basterà di fatto compilare l’Allegato F al “decreto edifici”, cosa che può anche essere fatta tranquillamente anche dal singolo utente. Nei casi in cui invece gli interventi riguardano parti condominiali, è necessario disporre anche di un Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, che riporti i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici” e la scheda descrittiva dell’intervento è quella dell’Allegato E al “decreto edifici”.

Di fatto nell’Allegato F è necessario indicare: i dati anagrafici del soggetto che sostiene le spese; quelli identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento e del relativo impianto termico; la tipologia di intervento eseguito; i dati tecnici relativi a tutti gli infissi sostitutivi; il costo complessivo dell’intervento e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Una volta terminati i lavori, dopo aver seguito passo passo la procedura richiesta, nel momento della chiusura pratica sul sito Enea vi verrà rilasciato un codice (il cosiddetto CPID), che costituisce ricevuta dell’avvenuta trasmissione e che sarà necessario conservare assieme alla seguente documentazione:

  • L’asseverazione redatta dal tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito), iscritto al proprio Albo professionale e da voi incaricato, nella quale è indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi, che può essere ricavata dalla documentazione tecnica, o in alternativa calcolata secondo le modalità indicate sul sito Enea e nella quale si dichiara che tale valore rispetta il valore   di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. In alternativa, può bastare la certificazione del produttore dell’infisso, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
  • Un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi che sono stati sostituiti e che può essere stimato anche in modo forfettario, grazie all’utilizzo di un apposito algoritmo elaborato dall’enea e reperibile sul Sito, al link “per i tecnici”. Di fatto questo valore può essere riportato anche all’interno della certificazione del produttore, in un’autocertificazione del produttore e in un’asseverazione a parte.
  • Tutte le fatture relative alle spese sostenute;
  • Tutte le ricevute del bonifici bancari o postali che riportino chiaramente come causale il riferimento   alla legge finanziaria 2007, il numero della fattura e la relativa data di emissione, oltre ai dati  del  richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico (basta effettuare il bonifico servendosi dell’apposito modulo dedicato, in modo da non sbagliare!);
    • Le schede tecniche relative agli infissi istallati
    • Gli originali inviati all’ENEA firmati in autentico dal tecnico e/o dal cliente.

Ricordatevi che nel caso in cui abbiate a che fare con interventi che interessano più unità immobiliari, dal 4 agosto 2013, è necessario far redigere e conservare anche l’APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Infine, sappiate che, in base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere anche sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla  conformità al progetto  delle  opere realizzate, o in alternativa esplicitata nella cosiddetta Legge 10, ovvero all’interno della relazione attestante  la  rispondenza alle prescrizioni per il contenimento  del   consumo  di   energia degli   edifici   e  relativi  impianti termici  (che in alcuni frangenti, ai  sensi  dell’Art.28,  comma  1, della  Legge n°10  del  1991, è necessario depositare presso le amministrazioni competenti).

Mi raccomando: è importantissimo rispettare scrupolosamente tutta la procedura ed eseguire i pagamenti come previsto, pena il decadimento dell’incentivo!

 

Detrazioni fiscali 65% per schermature solari

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Fino ad ora abbiamo visto come sfruttare gli incentivi relativi al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro per la sostituzione di infissi tradizionali, come finestre, portefinestre, velux e porte di primo ingresso, ma in realtà l’Ecobonus prevede che questa agevolazione valga anche per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari.

In tal caso la questione è leggermente più complessa, anche perché, sebbene il sito dell’Enea, già dal 2015 abbia tentato di far chiarezza sull’argomento, pubblicando un Vademecum a riguardo, ha anche specificato che questo ha puramente il valore di una valutazione tecnica, trattandosi esclusivamente di un parere dell’Enea e che come tale dunque non può costituire giurisprudenza.

Vediamo dunque, brevemente, di capire insieme cosa si intende con il termine schermature solari, quali sono i prodotti ammessi alla detrazione fiscale e quale sia la procedura da seguire per poter accedere a agevolazione. Per quanto concerne invece i destinatari, ovvero chi può a tutti gli effetti usufruire della detrazione, vale esattamente quanto precedentemente detto per gli infissi.

Cos’è una schermatura solare

Si definisce schermatura solare, una struttura, che sia dinamica o mobile e che serva a proteggere l’abitazione dai raggi solari. In genere le schermature solari vengono abbinate agli infissi e talvolta la loro presenza può rendersi indispensabile per massimizzare i guadagni termici in inverno ed al contempo ridurre l’ingresso di calore in estate; sempre garantendo il massimo comfort visivo, ovvero permettendo alla luce naturale di penetrare in base all’esigenza degli utenti.

Di fatto rientrano tra le schermature solari:

  • le tende esterne, come ad esempio le tende da sole, da veranda o a rullo; cappottini mobili; winter garden esterni e pergole con schermi in tessuto;
  • le chiusure oscuranti, come le tapparelle, le persiane, le veneziane e chiusure tecniche oscuranti in genere;
  • le tende tecniche da interno come veneziane, rulli, avvolgibili, plissettate, sistemi Winter Garden, skylighter e pannelli verticali.

Quali schermature solari risultano detraibili

Le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente sono state estese, comprendendo anche l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, a partire dall’emanazione della Legge del 23 Dicembre 2014 n.190, ovvero la cosiddetta Legge di Stabilità 2015, pubblicata nel Supplemento Ordinario n°99 alla G.U. n. 300 del 29/12/2014.

Di fatto, dunque, dal primo gennaio 2015, leggi qui l’articolo, è possibile detrarre il 65% delle spese sostenute per l’installazione di schermature solari, di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311, fino ad un tetto massimo di spesa pari a 60.00 euro.

Non tutte le schermature solari esistenti sono però ammissibili; quelle che permettono la detrazione fiscale del 65% delle spese sostenute devono necessariamente soddisfare determinati requisiti tecnici, ovvero:

  • sono agevolabili unicamente i sistemi di schermatura di cui all’Allegato M del DLgs 311 del 29/12/2006;
  • devono possedere, se prevista, una marcatura CE;
  • devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

L’Enea, per rendere più semplice possibile la lettura di dette “condizioni” specie per ciò che concerne il riferimento all’allegato M, dopo aver analizzato attentamente le normative UNI relative al calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ha prodotto un elenco di requisiti necessari, in modo tale che risulti chiaro quali siano le tipologie di schermature solari che possono a pieno titolo beneficiare della detrazione fiscale del 65%.

In breve tali schermature devono:

essere posizionate a protezione di una superficie vetrata;

essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio, non sono dunque ammesse strutture che possono essere montate e smontate a piacimento da parte dell’utente;

essere mobili;

essere schermature “tecniche”;

– mentre per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti per le schermature che non vengono posate in combinazione con vetrate, sono escluse dagli incentivi quelle con orientamento Nord;

può trattarsi sia di schermature realizzate in combinazione con vetrate oppure di schermature autonome, ovvero aggettanti;

– infine possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o possono anche essere integrate nella camera d’aria tra due vetri.

 

Procedura e documentazione necessaria

L’Ecobonus per l’acquisto e la posa di schermature solari prevede un tetto massimo di spesa ammissibile all’incentivo pari a € 60.000: recupero che andrà poi suddiviso in 10 rate di ugual valore da portare in detrazione nei 10 anni seguenti.

Innanzitutto per ottenerlo è necessario optare per una tenda o una schermatura solare marchiate CE (secondo la normativa EN 13561 oppure EN 13659), che siano provvisti di libretto d’uso e manutenzione e di etichettatura CE e che posseggano i requisiti precedentemente elencati.

Perché tutto sia in regola il rivenditore deve indicare al cliente, in apposita documentazione, o in alternativa anche in fattura: il nome e la tipologia del prodotto installato; la dichiarazione che questi è conforme al decreto 311 del 2006; l’unità di misura e relativi metri quadri totali di schermatura; il costo del prodotto e quello della mano d’opera opera; il GTOT, ovvero quel parametro tecnico, da specificare per ciascuna schermatura installata, che ne identifica la capacità schermate riferita all’intero sistema serramento, insieme all’intercapedine e allo schema che permette un guadagno termico rispetto all’irraggiamento diretto dei nostri edifici. Dovrà inoltre fornire la dichiarazione di prestazione conformemente alla norma UNI EN 13561:2009 o alla norma UNI EN 13659:2004.

Una volta certi che la schermatura che si intende istallare rientra tra quelle ammesse alla detrazione, è necessario registrarsi sul sito dell’Enea, inserire tutti i propri dati, compilare il modello, il tutto entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

Nel caso delle schermature solari il modello da compilare, a cura del cliente o del suo tecnico incaricato, richiede di fatto l’inserimento: dei dati anagrafici del contribuente, dei dati catastali dell’immobile, della tipologia di schermatura installata e della superficie della stessa e di quella della finestrata protetta, dell’esposizione rispetto ai punti cardinali; della classe di schermatura solare (GTOT), del materiale di cui è fatta la schermatura e del suo meccanismo di regolazione.

Inoltre va compilato l’allegato F al “decreto edifici”, dove nel campo relativo al risparmio energetico stimato (13) è possibile anche inserire il valore “0”.

Al termine di quest’operazione a seguito dell’invio telematico della chiusura pratica vi viene rilasciato un codice, detto CPID, che costituisce la garanzia dell’invio della documentazione.

A questo punto al cliente non resta che conservare la seguente documentazione:

  • tutte le fatture relative alle spese sostenute
  • tutte le ricevute del bonifici bancari o postali che riportino chiaramente come causale il riferimento   alla legge  finanziaria 2007, il numero della fattura e la relativa data di emissione, oltre  ai  dati  del  richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico (basta effettuare il bonifico servendosi dell’apposito modulo dedicato, in modo da non sbagliare!);
  • la ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA, con il codice CPID
    • le schede tecniche relative alle schermature solari installate
    • gli originali inviati all’ENEA firmati in autentico dal tecnico e/o dal cliente.

 

Verande bioclimatiche e 65%

Come fare a scegliere Serramenti ed Infissi con il bonus casa e l'ecobonus 2017 Normative e legislazioni Una veranda bioclimatica, altrimenti detta anche serra solare o captante, è a tutti gli effetti un volume aggiuntivo vetrato, integrato o confinante con un edificio e posizionato con un orientamento ben preciso che consente di captare l’energia solare convogliandola all’interno dell’edificio e contribuendo così al riscaldamento dello stesso.

 

I vantaggi, fiscali o non, di una serra bioclimatica

In genere quando si decide di realizzare una veranda bioclimatica lo si fa pensando alla possibilità di poter godere di un aumento della superficie della propria abitazione, senza peraltro influire sulla cubatura e dunque evitando il pagamento di oneri comunali, perché di fatto una serra è considerata alla stregua di un volume tecnico e dunque non comporta un aumento di SLP. Almeno in prima battuta non si fa attenzione al fatto che una soluzione del genere possa comportare, per il nostro involucro, anche dei vantaggi da un punto di vista energetico e prestazionale, riducendo i consumi e le emissioni di CO2, che è invece il motivo per cui, anche la realizzazione di manufatti di questo tipo può godere dell’Ecobonus, con delle percentuali di detrazione che per i condomini oscillano addirittura tra al 70% e al 75% , mentre per le singole unità abitative si parla del solito  65%, da intendersi per ora esteso fino al 31 dicembre 2017.

 

Quando una veranda bioclimatica è considerata tale e può godere dell’Ecobonus

Chiaramente per poter essere considerata una soluzione di bioedilizia e poter dunque beneficiare dell’incentivo, la serra deve rispettare le normative regionali in fatto di contenimento dei consumi energetici e deve possedere determinate caratteristiche e requisiti tecnici, che necessitano inevitabilmente di un’accurata progettazione preliminare e vanno poi verificate ed asseverate da parte di un professionista.

Tale materia è disciplinata dal D.G.R. N.1216 del 10/01/2014, concernete l’efficienza energetica e la certificazione degli edifici, che riconosce la funzione bioclimatica delle serre e le equipara a volumi tecnici, in modo tale che non risultino computabili ai fini volumetrici, a patto che ovviamente siano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio e che sia dimostrata, attraverso specifici calcoli energetici, la loro funzione “ecologica”, tale da portare ad una riduzione di almeno il 10% dei consumi di combustibile fossile utilizzati per il riscaldamento invernale, grazie allo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare.

La serra bioclimatica dovrà poi avere una superficie di pavimento pari al massimo al 15% – 30% della superficie utile dell’alloggio: per la sua realizzazione fino al 15% è possibile procedere tramite DIA, oltre sarà necessario un Permesso di Costruire.

Cosa fondamentale è poi l’orientamento, che dovrà essere tale da consentire l’esposizione ai raggi solari per il maggior numero di ore possibile; così come altrettanto importante risulta essere la scelta dei materiali, in quanto la superficie disperdente dovrà essere costituita per almeno il 50 % da elementi trasparenti, ovvero da vetro, ma anche di diverso tipo, in modo tale da garantire la massima captazione e contemporaneamente evitare la dispersione termica. La presenza di schermature fisse è esclusa a priori, ma sono consentite schermature mobili per evitare il surriscaldamento dell’ambiente nei mesi estivi e chiaramente la serra bioclimatica in questione non può in alcun modo essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento.

 

Come fare per ottenere l’Ecobonus

Soddisfatti tutti i requisiti tecnici, di fatto è possibile ottenere l’Ecobonus seguendo la medesima procedura precedentemente descritta per il cambio degli infissi o per l’installazione di schermature solari. In questi frangenti però è indispensabile, oltre ad un progetto dettagliato ed esaustivo, sia da un punto di vista architettonico che energetico, che d’altro canto è il medesimo che va presentato in Comune per poter dar seguito alla costruzione di una serra bioclimatica, far redigere un APE (Attestato di Prestazione Energetica) prima e dopo la realizzazione della serra, in modo tale da poter dimostrare che con questa è stato possibile ottenere un risparmio energetico pari almeno ad un 10% dei consumi necessari per il riscaldamento invernale.

Queste certificazioni, assieme a tutti gli altri documenti richiesti, vanno come sempre caricate sul sito Enea, aprendo un’apposita pratica entro 90 giorni dal termine dei lavori ed avendo cura di conservare il CPID come ricevuta di trasmissione, insieme a tutta la documentazione che è esattamente quella già vista negli altri casi, così come restano invariate le modalità di pagamento.

In questo caso ricordate che è possibile detrarre anche il 65% delle spese sostenute per l’onorario del professionista, sia per ciò che concerne la progettazione della serra che per l’esecuzione degli APE .

 

Vuoi conoscere quali sono gli interventi assoggettabili al bonus casa?

Clicca qui: Gli interventi ammessi per il bonus casa

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